Il 3 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il Disegno di Legge recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)
Il 26 marzo l’Aula del Senato, con 160 voti favorevoli e 133 contrari, approva il maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1212 (già approvato dalla Camera), su province e città metropolitane, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il 14, 15 e 22 gennaio, il 4 e 5 febbraio la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (7a Senato, 5.2.14)
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che:
esso reca il riordino delle funzioni delle province e la contestuale istituzione delle città metropolitane, dettando altresì norme per le unioni, fusioni e incorporazioni di comuni,
tale impostazione era già stato oggetto del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) successivamente travolti, per queste parti, dalla sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che siffatto intervento era incompatibile con le caratteristiche della decretazione d’urgenza,
in questa legislatura, il Governo ha pertanto presentato un disegno di legge ordinario alla Camera dei deputati, che è stato esaminato insieme ad altre proposte di origine parlamentare e giunge ora all’esame del Senato,
considerato che la competenza della Commissione riguarda il riassetto delle funzioni delle province di cui all’articolo 17, ed in particolare la scomparsa dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, l’introduzione di una programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto peraltro di quella regionale, nonché il carattere eventuale delle funzioni in materia di edilizia scolastica, attualmente attribuite invece di diritto alle province con riferimento all’istruzione secondaria superiore di secondo grado,
preso atto che, per le funzioni non più riconosciute alle province, il disegno di legge prevede che Stato e Regioni individuino, secondo la loro competenza, l’ambito territoriale ottimale di esercizio tramite accordo in Conferenza unificata, anche in considerazione di eventuali esigenze unitarie riconosciute,
manifestata tuttavia preoccupazione per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica che, in attesa del compimento del processo, rischiano di rimanere in un “limbo” dalle conseguenze potenzialmente assai pericolose,
rilevato del resto che i comuni sono già competenti per la scuola materna, elementare e secondaria di primo grado,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:
1) sia espressamente riconosciuto dalla legge che le funzioni relative all’edilizia scolastica, per le scuole secondarie di secondo grado, rientrano fra quelle fondamentali dei comuni, e che sia affidato alla legge regionale, nell’ambito del processo di riordino di cui all’articolo 17, di stabilire le modalità di detto esercizio in forma associata, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, compresa la possibilità da parte dei comuni di stipulare convenzioni con la provincia per affidare l’esercizio di dette funzioni alla provincia medesima o per avvalersi degli uffici di questa;
2) per assicurare la continuità amministrativa, la provincia continui comunque a esercitare in via transitoria le funzioni in materia di edilizia scolastica sulle scuole secondarie superiori di secondo grado, fino all’entrata in vigore della predetta legge regionale.
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(7a Senato, 14.1.14) Riferisce alla Commissione il relatore NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale rileva che la competenza della Commissione è investita prevalentemente dall’articolo 17, che riordina le competenze delle province. In particolare, viene introdotto un ruolo di programmazione provinciale della rete scolastica, già disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012 e poi travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 per improprietà dello strumento, che viene ora inquadrata nell’ambito della più ampia cornice della programmazione regionale in materia.
Inoltre, scompare il compito, finora attribuito alle province, di valorizzare i beni culturali. Al riguardo, il relatore si dichiara d’accordo, reputando opportuno centralizzare detta funzione piuttosto che frammentarla ulteriormente.
Il provvedimento modifica altresì l’attuale ripartizione di competenze in materia di edilizia scolastica, atteso che il ruolo delle province sulle scuole secondarie di secondo grado diventa solo eventuale. In proposito, il relatore esprime una certa perplessità, tanto più a fronte della cronica mancanza di risorse per far fronte anche ai più elementari oneri di manutenzione. Considerato che, secondo la legislazione attuale, i comuni sono competenti per l’edilizia scolastica di tutti gli altri ordini e gradi di scuole (materna, elementare e secondaria di primo grado), reputa opportuno accentrare tutte le competenze in capo ad un unico organo.
Se la Commissione è d’accordo, propone pertanto di inserire nel parere la proposta di attribuire ai comuni le competenze in materia di edilizia scolastica anche per la scuola secondaria superiore di secondo grado, secondo modalità fissate con legge regionale, lasciando tuttavia alle province le attuali competenze fino all’approvazione della predetta legge regionale. In questo modo, i compiti sarebbero accentrati nel medesimo ente, che poi potrebbe avvalersi della facoltà di istituire unioni di comuni, prevista dal provvedimento in esame, attraverso le quali sottrarsi più facilmente ai vincoli del “Patto di stabilità” e disporre quindi di maggiori finanziamenti.
Il 21 dicembre la Camera approva il disegno di legge recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.